**Decreto Legislativo 70/2003 (art. 7)**
La norma stabilisce che chi offre/promuove servizi o attività economiche tramite mezzi elettronici deve rendere facilmente accessibili alcune informazioni identificative e di contatto. L’obiettivo della disposizione è garantire trasparenza nei rapporti online, consentendo agli utenti di identificare chiaramente il soggetto che offre il servizio e di poterlo contattare senza difficoltà.
I dati reperibili devono essere:
- Partita IVA
- Nome, denominazione o ragione sociale
- Domicilio o sede legale
- Ufficio del Registro delle Imprese (Camera di Commercio)
- Codice REA
- Contatti efficaci come e-mail o telefono
Tuttavia, la normativa non richiede che tali informazioni siano riportate integralmente in ogni singolo documento o comunicazione dell’attività. È sufficiente che siano **facilmente accessibili, dirette e permanenti**.
Nel caso di un sito web, è quindi adeguato predisporre una pagina dedicata, ad esempio “Note legali” o “Contatti”, chiaramente raggiungibile. La stessa pagina può essere richiamata tramite link all’interno di newsletter, email o messaggi Whatsapp.
*per trasparenza è giusto citare che molteplici attività NON citano Codice REA e Camera di Commercio nel proprio sito web, apparentemente senza sanzioni*
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**Decreto Legislativo 145/2007**
Regolamenta la pubblicità tra imprese, in particolare quella comparativa (cioè quando citi o confronti competitor). Sono vietati messaggi ingannevoli o fuorvianti, ad esempio:
- confronti basati su dati non verificabili o selezionati in modo parziale
- affermazioni generiche come “i migliori” o “i più economici” senza evidenze oggettive
- paragoni che creano confusione tra marchi, prodotti o servizi concorrenti
- utilizzo del nome o della reputazione di un competitor in modo scorretto o denigratorio
- omissione di informazioni rilevanti che alterano la percezione del confronto
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**Articolo 2250 Codice Civile**
in documenti come carta intestata, preventivi, contratti,
vanno indicati:
- Partita IVA
- Nome, denominazione o ragione sociale
- Domicilio o sede legale
- Ufficio del Registro delle Imprese (Camera di Commercio)
- Codice REA
- Contatti efficaci come e-mail o telefono
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**Codice del consumo**
Stabilisce le regole fondamentali per la comunicazione commerciale verso i consumatori, vietando in primo luogo la **pubblicità ingannevole e aggressiva**, cioè qualsiasi messaggio che possa indurre in errore o condizionare indebitamente le scelte del consumatore. Disciplina inoltre in modo rigoroso le **offerte, gli sconti e i claim commerciali**, imponendo che siano sempre veritieri, verificabili e non costruiti su informazioni parziali o fuorvianti. Infine, richiede un livello adeguato di **trasparenza su prezzi e condizioni**.
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**Istituto dell'autodisciplina Pubblicitaria**
esiste
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Regolamento UE 2016/679 - GDPR
Vedi [[GDPR| l'articolo dedicato]], norma europea nata soprattutto per regolamentare l'abuso di [[Cookie e tracciamenti| cookie e script di tracciamento]].
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è severamente vietata la pubblicità per:
- Tabacco
- Gioco d'azzardo
è severamente regolamentata per:
- Alcol
- Farmaci
- Finanza
- Salute
- Contenuti verso minori