**Decreto Legislativo 70/2003 (art. 7)** La norma stabilisce che chi offre/promuove servizi o attività economiche tramite mezzi elettronici deve rendere facilmente accessibili alcune informazioni identificative e di contatto. L’obiettivo della disposizione è garantire trasparenza nei rapporti online, consentendo agli utenti di identificare chiaramente il soggetto che offre il servizio e di poterlo contattare senza difficoltà. I dati reperibili devono essere: - Partita IVA - Nome, denominazione o ragione sociale - Domicilio o sede legale - Ufficio del Registro delle Imprese (Camera di Commercio) - Codice REA - Contatti efficaci come e-mail o telefono Tuttavia, la normativa non richiede che tali informazioni siano riportate integralmente in ogni singolo documento o comunicazione dell’attività. È sufficiente che siano **facilmente accessibili, dirette e permanenti**. Nel caso di un sito web, è quindi adeguato predisporre una pagina dedicata, ad esempio “Note legali” o “Contatti”, chiaramente raggiungibile. La stessa pagina può essere richiamata tramite link all’interno di newsletter, email o messaggi Whatsapp. *per trasparenza è giusto citare che molteplici attività NON citano Codice REA e Camera di Commercio nel proprio sito web, apparentemente senza sanzioni* --- **Decreto Legislativo 145/2007** Regolamenta la pubblicità tra imprese, in particolare quella comparativa (cioè quando citi o confronti competitor). Sono vietati messaggi ingannevoli o fuorvianti, ad esempio: - confronti basati su dati non verificabili o selezionati in modo parziale - affermazioni generiche come “i migliori” o “i più economici” senza evidenze oggettive - paragoni che creano confusione tra marchi, prodotti o servizi concorrenti - utilizzo del nome o della reputazione di un competitor in modo scorretto o denigratorio - omissione di informazioni rilevanti che alterano la percezione del confronto ---- **Articolo 2250 Codice Civile** in documenti come carta intestata, preventivi, contratti, vanno indicati: - Partita IVA - Nome, denominazione o ragione sociale - Domicilio o sede legale - Ufficio del Registro delle Imprese (Camera di Commercio) - Codice REA - Contatti efficaci come e-mail o telefono --- **Codice del consumo** Stabilisce le regole fondamentali per la comunicazione commerciale verso i consumatori, vietando in primo luogo la **pubblicità ingannevole e aggressiva**, cioè qualsiasi messaggio che possa indurre in errore o condizionare indebitamente le scelte del consumatore. Disciplina inoltre in modo rigoroso le **offerte, gli sconti e i claim commerciali**, imponendo che siano sempre veritieri, verificabili e non costruiti su informazioni parziali o fuorvianti. Infine, richiede un livello adeguato di **trasparenza su prezzi e condizioni**. --- **Istituto dell'autodisciplina Pubblicitaria** esiste --- Regolamento UE 2016/679 - GDPR Vedi [[GDPR| l'articolo dedicato]], norma europea nata soprattutto per regolamentare l'abuso di [[Cookie e tracciamenti| cookie e script di tracciamento]]. --- è severamente vietata la pubblicità per: - Tabacco - Gioco d'azzardo è severamente regolamentata per: - Alcol - Farmaci - Finanza - Salute - Contenuti verso minori